(CODICE CIVILE-art. 2208)
                             Art. 2208. 
 
             (Responsabilita' personale dell'institore). 
 
  L'institore e' personalmente obbligato se omette di  far  conoscere
al terzo che egli tratta per il preponente; tuttavia  il  terzo  puo'
agire  anche   contro   il   preponente   per   gli   atti   compiuti
dall'institore, che siano pertinenti all'esercizio dell'impresa a cui
e' preposto.