(CODICE CIVILE-art. 2209)
                             Art. 2209. 
 
                           (Procuratori). 
 
  Le disposizioni degli articoli 2206 e 2207 si  applicano  anche  ai
procuratori, i quali, in base a un rapporto continuativo, abbiano  il
potere  di  compiere   per   l'imprenditore   gli   atti   pertinenti
all'esercizio dell'impresa, pur non essendo preposti ad esso.