(CODICE CIVILE-art. 2212)
                             Art. 2212. 
 
        (Poteri dei commessi relativi agli affari conclusi). 
 
  Per gli affari da essi conclusi, i commessi dell'imprenditore  sono
autorizzati a ricevere per  conto  di  questo  le  dichiarazioni  che
riguardano l'esecuzione del  contratto  e  i  reclami  relativi  alle
inadempienze contrattuali. 
 
  Sono altresi' legittimati  a  chiedere  i  provvedimenti  cautelari
nell'interesse dell'imprenditore.