(CODICE CIVILE-art. 2213)
                             Art. 2213. 
 
            (Poteri dei commessi preposti alla vendita). 
 
  I commessi preposti alla vendita nei  locali  dell'impresa  possono
esigere il prezzo  delle  merci  da  essi  vendute,  salvo  che  alla
riscossione sia palesemente destinata una cassa speciale. 
 
  Fuori dei locali dell'impresa non possono esigere il prezzo, se non
sono   autorizzati   o   se   non   consegnano   quietanza    firmata
dall'imprenditore.