Art. 1336
                             Generalita'

1. In tempo di guerra o di grave crisi internazionale non si fa luogo
ad   avanzamento   per  meriti  eccezionali.  Si  possono  effettuare
promozioni e avanzamenti per merito di guerra.
2.  I  militari  di truppa possono conseguire soltanto promozioni per
merito di guerra.