Art. 1339
     Disposizioni generali sull'avanzamento per merito di guerra

1. L'avanzamento per merito di guerra e' conferito al militare che ha
contribuito in modo eccezionalmente efficace alla preparazione o allo
svolgimento di operazioni di guerra, dando prova di eminenti qualita'
professionali.
2.  L'ufficiale non piu' valutabile per l'avanzamento ad anzianita' o
a scelta non puo' conseguire avanzamento per merito di guerra.
3.  Il  militare  che e' riconosciuto meritevole dell'avanzamento per
merito  di  guerra  acquista titolo all'avanzamento stesso dalla data
conclusiva   dell'azione   o   delle   azioni  di  guerra,  alla  cui
preparazione o svolgimento ha contribuito.
4.  L'avanzamento  per  merito  di  guerra  si  effettua spostando il
militare  nel  ruolo  del  proprio  grado,  alla data predetta, di un
numero di posti pari:
a)  per  l'ufficiale  in servizio permanente effettivo, alle aliquote
dell'organico  in  vigore  al 1° gennaio dell'anno in cui l'ufficiale
stesso ha acquistato il titolo all'avanzamento, stabilite con decreto
del Ministro della difesa, successivo al dichiarato stato di guerra o
di grave crisi internazionale;
b)  per gli altri militari, a un quindicesimo dei posti dell'organico
calcolato per ogni ruolo.
5.  Per  l'ufficiale  a  disposizione  o  delle  categorie in congedo
l'avanzamento  per merito di guerra si effettua spostando l'ufficiale
nel ruolo del proprio grado, alla data in cui ha acquisito il titolo,
fino  a  precedere  i pari grado che hanno anzianita' superiore di un
anno a quella da lui posseduta.
6.  Il  militare non puo', comunque, per effetto dello spostamento in
ruolo, prendere posto nel ruolo del grado superiore, ne' oltrepassare
il  pari  grado  gia'  piu'  anziano  che ha in precedenza conseguito
titolo all'avanzamento per merito di guerra.