Art. 356. 
 
  Gli scarti di lavorazione e  i  rifiuti  di  materie  infiammabili,
esplodenti, corrosive, tossiche, infettanti o comunque nocive  devono
essere raccolti durante la lavorazione  ed  asportati  frequentemente
con mezzi appropriati, collocandoli in posti nei  quali  non  possano
costituire pericolo.