(CODICE CIVILE-art. 2214)
                             Art. 2214. 
 
          (Libri obbligatori e altre scritture contabili). 
 
  L'imprenditore che esercita un'attivita' commerciale deve tenere il
libro giornale e il libro degli inventari. 
 
  Deve  altresi'  tenere  le  altre  scritture  contabili  che  siano
richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa  e  conservare
ordinatamente per ciascun affare gli  originali  delle  lettere,  dei
telegrammi e delle fatture ricevute, nonche' le copie delle  lettere,
dei telegrammi e delle fatture spedite. 
 
  Le disposizioni di questo paragrafo non  si  applicano  ai  piccoli
imprenditori.