(CODICE CIVILE-art. 2215)
                             Art. 2215. 
 
              (Libro giornale e libro degli inventari). 
 
  Il libro giornale e il libro degli inventari, prima di essere messi
in uso, devono essere numerati  progressivamente  in  ogni  pagina  e
bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese  o  da
un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. 
 
  L'ufficio del registro o  il  notaio  deve  dichiarare  nell'ultima
pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono.