(CODICE CIVILE-art. 2219)
                             Art. 2219. 
 
                    (Tenuta della contabilita'). 
 
  Tutte le  scritture  devono  essere  tenute  secondo  le  norme  di
un'ordinata contabilita', senza spazi in bianco, senza  interlinee  e
senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se e'
necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in  modo  che
le parole cancellate siano leggibili.