Art. 1343
      Ufficiale delle categorie in congedo e del ruolo d'onore

1.  L'ufficiale  delle  categorie  in  congedo  o  del ruolo d'onore,
prigioniero  di  guerra,  non  puo'  durante  la  prigionia o ipotesi
equiparate,   essere   valutato   per  l'avanzamento  ne'  conseguire
promozione.   La   valutazione  effettuata  prima  della  cattura  e'
annullata a ogni effetto.
2. Per l'ufficiale delle categorie anzidette, reduce da prigionia, si
osserva il disposto dell'articolo 1342, comma 1.
3.  L'ufficiale  non  valutato  o non promosso perche' prigioniero di
guerra,  se  ottiene il nulla osta, e' valutato o nuovamente valutato
soltanto  se,  prima della cattura o prima della cessazione del tempo
di guerra o di grave crisi internazionale, ha raggiunto le condizioni
prescritte  per  l'avanzamento, salvo per l'ufficiale in ausiliaria e
per  l'ufficiale  di complemento il disposto dei successivi commi 4 e
5.  Se  giudicato  idoneo  e  gia' raggiunto dal turno di promozione,
l'ufficiale  e' promosso con l'anzianita' che gli sarebbe spettata se
la promozione avesse avuto luogo a suo tempo.
4.  L'ufficiale  in  ausiliaria  compreso in aliquote di ruolo per il
tempo  di  guerra  o  di  grave crisi internazionale, che prima della
cessazione del tempo di guerra o di grave crisi internazionale non ha
raggiunto  le  condizioni  prescritte  per l'avanzamento dal presente
titolo,  puo'  essere  promosso  con  l'anzianita'  che  gli  sarebbe
spettata se raggiunge tali condizioni anche fuori del tempo di guerra
o di grave crisi internazionale, esclusa comunque ogni corresponsione
di assegni arretrati.
5.  L'ufficiale  di  complemento compreso in aliquote di ruolo per il
tempo  di  guerra  o  di  grave crisi internazionale, che prima della
cessazione del tempo di guerra o di grave crisi internazionale non ha
raggiunto  le  condizioni  prescritte  per l'avanzamento dal presente
titolo,  e  l'ufficiale  in  ausiliaria  o di complemento compreso in
aliquote  di  ruolo  fuori  del  tempo  di  guerra  o  di grave crisi
internazionale, puo' essere promosso con l'anzianita' che gli sarebbe
spettata solo se raggiunge le condizioni prescritte per l'avanzamento
dal  presente  codice esclusa comunque ogni corresponsione di assegni
arretrati.
6.  Le  disposizioni dei commi 3, 4 e 5 valgono anche se l'ufficiale,
nel  nuovo  grado,  risulta  raggiunto da turno di avanzamento, ma la
nuova  promozione  non  comporta, comunque, corresponsione di assegni
arretrati.