Art. 1344
                           Militare ferito

1.  Al  militare  caduto  prigioniero  dopo  essere  stato  ferito in
combattimento  e al militare caduto prigioniero durante la degenza in
luogo  di cura per ferite o per lesioni dovute a operazioni a diretto
contatto  col  nemico  o per altra invalidita' riportata per causa di
servizio  di  guerra  in  zona  di  operazioni a diretto contatto col
nemico,  al  ritorno  dalla prigionia se gia' compreso in aliquote di
ruolo  di  militari da valutare e se ha ottenuto il nulla osta di cui
all'articolo   1342,   comma  1,  sono  applicabili  le  disposizioni
dell'articolo 1335.
2.  Al  militare  che, conseguita la promozione ai sensi del comma 1,
risulti  nel  nuovo grado gia' raggiunto dal turno di avanzamento, si
applicano, a seconda delle categorie di appartenenza, le disposizioni
dei commi 3 e 4 dell'articolo 1342.