Art. 357. 
 
  I pavimenti e le pareti dei locali destinati alla lavorazione, alla
manipolazione, all'utilizzazione ed  alla  conservazione  di  materie
infiammabili, esplodenti, corrosive o infettanti,  devono  essere  in
condizioni tali da consentire  una  facile  e  completa  asportazione
delle  materie  pericolose  o  nocive,  che   possano   eventualmente
depositarsi.