Art. 563. 
 
  Alle miniere, e parti di esse, classificate pericolose per  polveri
infiammabili, sono applicabili le norme previste  per  i  sotterranei
dichiarati grisutosi a termini degli articoli 454, 469 secondo comma,
476, 480 e 526, quelle del capo VII  e  del  capo  X  del  titolo  X,
nonche' quelle del capo VIII dello stesso titolo, di cui  l'ingegnere
capo riconosca necessaria l'applicazione, ai  fini  della  sicurezza,
avuto riguardo alle caratteristiche della miniera.