(CODICE CIVILE-art. 2221)
                             Art. 2221. 
 
                (Fallimento e concordato preventivo). 
 
  Gli imprenditori che esercitano un'attivita'  commerciale,  esclusi
gli enti pubblici e i piccoli imprenditori, sono  soggetti,  in  caso
d'insolvenza,  alle  procedure  del  fallimento  e   del   concordato
preventivo, salve le disposizioni delle leggi speciali.