Art. 358. 
 
  Nella fabbricazione, manipolazione, deposito e trasporto di materie
infiammabili od esplodenti e  nei  luoghi  ove  vi  sia  pericolo  di
esplosione o di incendio per la presenza di gas,  vapori  o  polveri,
esplosivi o infiammabili, gli impianti, le  macchine,  gli  attrezzi,
gli utensili ed i meccanismi in genere non devono nel  loro  uso  dar
luogo a riscaldamenti pericolosi o a produzione di scintille. 
  Idonee misure contro i riscaldamenti pericolosi o la produzione  di
scintille devono adottarsi nella scelta ed ubicazione  dei  locali  e
dei posti di lavoro e relativo arredamento,  rispetto  alla  distanza
dalle sorgenti di calore. 
  Analoghe  misure  devono  essere  adottate  nell'abbigliamento  dei
lavoratori.