Art. 565. 
 
  Per ogni miniera o sezione indipendente si deve tenere il  registro
della scistificazione nel quale debbono essere segnati la data  e  il
luogo della installazione delle barriere, la data  dello  spargimento
di polvere inerte nelle gallerie di carreggio e del prelevamento  dei
campioni, nonche' i risulatati delle analisi.