(CODICE CIVILE-art. 2222)
                             Art. 2222. 
 
                        (Contratto d'opera). 
 
  Quando una persona si obbliga a  compiere  verso  un  corrispettivo
un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente  proprio  e  senza
vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano
le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia  una  disciplina
particolare nel libro IV.