(CODICE CIVILE-art. 2223)
                             Art. 2223. 
 
                    (Prestazione della materia). 
 
  Le disposizioni di questo capo si osservano anche se la materia  e'
fornita dal prestatore d'opera, purche' le parti  non  abbiano  avuto
prevalentemente in  considerazione  la  materia,  nel  qual  caso  si
applicano le norme sulla vendita.