(CODICE CIVILE-art. 2224)
                             Art. 2224. 
 
                      (Esecuzione dell'opera). 
 
  Se il prestatore  d'opera  non  procede  all'esecuzione  dell'opera
secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola  d'arte,  il
committente puo' fissare  un  congruo  termine,  entro  il  quale  il
prestatore d'opera deve conformarsi a tali condizioni. 
 
  Trascorso inutilmente  il  termine  fissato,  il  committente  puo'
recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.