(CODICE CIVILE-art. 2225)
                             Art. 2225. 
 
                          (Corrispettivo). 
 
  Il corrispettivo, se non e' convenuto dalle parti e non puo' essere
determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, e'  stabilito
dal  giudice  in  relazione  al  risultato  ottenuto  e   al   lavoro
normalmente necessario per ottenerlo.