(CODICE CIVILE-art. 2226)
                             Art. 2226. 
 
                  (Difformita' e vizi dell'opera). 
 
  L'accettazione espressa o tacita dell'opera  libera  il  prestatore
d'opera dalla  responsabilita'  per  difformita'  o  per  vizi  della
medesima,  se  all'atto  dell'accettazione  questi  erano   noti   al
committente o facilmente riconoscibili, purche' in  questo  caso  non
siano stati dolosamente occultati. 
 
  Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformita'
e i vizi occulti  al  prestatore  d'opera  entro  otto  giorni  dalla
scoperta. L'azione si prescrive entro un anno dalla consegna. 
 
  I diritti del  committente  nel  caso  di  difformita'  o  di  vizi
dell'opera sono regolati dall'art. 1668.