(CODICE CIVILE-art. 2227)
                             Art. 2227. 
 
                (Recesso unilaterale dal contratto). 
 
  Il committente puo' recedere dal contratto, ancorche' sia  iniziata
l'esecuzione dell'opera, tenendo indenne il prestatore d'opera  delle
spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno.