(CODICE CIVILE-art. 2228)
                             Art. 2228. 
 
      (Impossibilita' sopravvenuta dell'esecuzione dell'opera). 
 
  Se  l'esecuzione  dell'opera  diventa  impossibile  per  causa  non
imputabile ad alcuna delle parti, il prestatore d'opera ha diritto ad
un compenso per il lavoro prestato in  relazione  all'utilita'  della
parte dell'opera compiuta.