Art. 359. 
 
  Per  la  lubrificazione  delle  macchine  o  parti  di  macchine  o
apparecchi in contatto con materie esplodenti o infiammabili,  devono
essere usati lubrificanti di  natura  tale  che  non  diano  luogo  a
reazioni  pericolose  in   rapporto   alla   costituzione   ed   alle
caratteristiche delle materie stesse.