Art. 566. 
 
    Le miniere di zolfo che per basso grado igrometrico, temperatura 
  di sotterraneo, caratteristiche di mineralizzazione  e  friabilita'
  di prodotto, diano luogo a formazioni di  polveri  suscettibili  di
  formare in aria sospensioni atte a provocare una  esplosione,  sono
  classificate  pericolose   per   polveri   infiammabili.   A   tale
  dichiarazione si perviene con procedura analoga a  quella  prevista
  per le miniere di combustibili fossili, sottoponendo le  polveri  a
  prove nella Stazione mineraria statale. 
    Nel provvedimento di classifica l'ingegnere capo, avuto riguardo 
  alle caratteristiche della miniera, all'abbondanza, delle polveri e
  al loro grado di dispersione, determina quali misure  di  sicurezza
  previste nel precedente capo per le miniere di combustibili debbano
  essere applicate fissando un termine per l'attuazione ed  indicando
  le misure e cautele da adottare. 
    La dichiarazione di classifica puo' riguardare l'intero 
  sotterraneo o essere limitata ad uno  o  piu'  scomparti  o  strati
  della miniera o a uno o piu' strati in essa coltivati.