Art. 566. Le miniere di zolfo che per basso grado igrometrico, temperatura di sotterraneo, caratteristiche di mineralizzazione e friabilita' di prodotto, diano luogo a formazioni di polveri suscettibili di formare in aria sospensioni atte a provocare una esplosione, sono classificate pericolose per polveri infiammabili. A tale dichiarazione si perviene con procedura analoga a quella prevista per le miniere di combustibili fossili, sottoponendo le polveri a prove nella Stazione mineraria statale. Nel provvedimento di classifica l'ingegnere capo, avuto riguardo alle caratteristiche della miniera, all'abbondanza, delle polveri e al loro grado di dispersione, determina quali misure di sicurezza previste nel precedente capo per le miniere di combustibili debbano essere applicate fissando un termine per l'attuazione ed indicando le misure e cautele da adottare. La dichiarazione di classifica puo' riguardare l'intero sotterraneo o essere limitata ad uno o piu' scomparti o strati della miniera o a uno o piu' strati in essa coltivati.