(CODICE CIVILE-art. 2229)
                             Art. 2229. 
 
            (Esercizio delle professioni intellettuali). 
 
  La legge determina le  professioni  intellettuali  per  l'esercizio
delle quali e' necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi. 
 
  L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli  albi  o  negli
elenchi, la tenuta  dei  medesimi  e  il  potere  disciplinare  sugli
iscritti sono demandati alle  associazioni  professionali,  sotto  la
vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente. 
 
  Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli  albi  o
elenchi, e contro  i  provvedimenti  disciplinari  che  importano  la
perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della  professione
e' ammesso ricorso in via giurisdizionale  nei  modi  e  nei  termini
stabiliti dalle leggi speciali.