(CODICE CIVILE-art. 2231)
                             Art. 2231. 
 
                      (Mancanza d'iscrizione). 
 
  Quando l'esercizio di un'attivita'  professionale  e'  condizionato
all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione  eseguita  da  chi
non  e'  iscritto  non  gli  da'  azione  per  il   pagamento   della
retribuzione. 
 
  La cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto in  corso,
salvo il diritto del  prestatore  d'opera  al  rimborso  delle  spese
incontrate e a un compenso adeguato all'utilita' del lavoro compiuto.