Art. 2231.
(Mancanza d'iscrizione).
Quando l'esercizio di un'attivita' professionale e' condizionato
all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi
non e' iscritto non gli da' azione per il pagamento della
retribuzione.
La cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto in corso,
salvo il diritto del prestatore d'opera al rimborso delle spese
incontrate e a un compenso adeguato all'utilita' del lavoro compiuto.