(CODICE CIVILE-art. 2232)
                             Art. 2232. 
 
                      (Esecuzione dell'opera). 
 
  Il  prestatore  d'opera  deve  eseguire  personalmente   l'incarico
assunto.  Puo'  tuttavia  valersi,  sotto  la  propria  direzione   e
responsabilita', di sostituti e ausiliari, se  la  collaborazione  di
altri e' consentita dal contratto o dagli usi e non e'  incompatibile
con l'oggetto della prestazione.