(CODICE CIVILE-art. 2233)
                             Art. 2233. 
 
                             (Compenso). 
 
  Il compenso, se non e' convenuto dalle  parti  e  non  puo'  essere
determinato secondo le tariffe o gli usi, e' determinato dal giudice,
sentito  il  parere  dell'associazione   professionale   a   cui   il
professionista appartiene. 
 
  In  ogni  caso  la  misura  del  compenso  deve   essere   adeguata
all'importanza dell'opera e al decoro della professione. 
 
  Gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori, non possono, neppure
per interposta persona, stipulare con  i  loro  clienti  alcun  patto
relativo ai beni che formano oggetto delle controversie  affidate  al
loro patrocinio, sotto pena di nullita' e dei danni.