(CODICE CIVILE-art. 2234)
                             Art. 2234. 
 
                         (Spese e acconti). 
 
  Il  cliente,  salvo  diversa  pattuizione,   deve   anticipare   al
prestatore d'opera le spese occorrenti  al  compimento  dell'opera  e
corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso.