(CODICE CIVILE-art. 2235)
                             Art. 2235. 
 
                      (Divieto di ritenzione). 
 
  Il prestatore d'opera non puo'  ritenere  le  cose  e  i  documenti
ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario  alla  tutela
dei propri diritti secondo le leggi professionali.