(CODICE CIVILE-art. 2236)
                             Art. 2236. 
 
              (Responsabilita' del prestatore d'opera). 
 
  Se la prestazione implica  la  soluzione  di  problemi  tecnici  di
speciale difficolta', il prestatore d'opera non risponde  dei  danni,
se non in caso di dolo o di colpa grave.