(CODICE CIVILE-art. 2237)
                             Art. 2237. 
 
                             (Recesso). 
 
  Il cliente puo' recedere dal contratto, rimborsando  al  prestatore
d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta. 
 
  Il prestatore d'opera puo' recedere dal contratto per giusta causa.
In tal caso egli ha diritto  al  rimborso  delle  spese  fatte  e  al
compenso  per  l'opera  svolta,  da  determinarsi  con  riguardo   al
risultato utile che ne sia derivato al cliente. 
 
  Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da
evitare pregiudizio al cliente.