(CODICE CIVILE-art. 2238)
                             Art. 2238. 
 
                              (Rinvio). 
 
  Se  l'esercizio   della   professione   costituisce   elemento   di
un'attivita' organizzata in forma d'impresa, si  applicano  anche  le
disposizioni del titolo II. 
 
  In ogni caso, se l'esercente una professione intellettuale  impiega
sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle sezioni II,
III e IV del capo I del titolo II.