Art. 1349
                           Ordini militari

1.  Gli  ordini  devono, conformemente alle norme in vigore, attenere
alla  disciplina, riguardare le modalita' di svolgimento del servizio
e non eccedere i compiti di istituto.
2. Il militare al quale e' impartito un ordine manifestamente rivolto
contro  le  istituzioni  dello  Stato o la cui esecuzione costituisce
comunque  manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire l'ordine
e di informare al piu' presto i superiori.
3.  Agli  ordini  militari  non si applicano i capi I, III e IV della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
 
          Nota all'art. 1349:
             - La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia
          di  procedimento  amministrativo e di diritto di accesso ai
          documenti  amministrativi),  e'  pubblicata  nella Gazzetta
          Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192.