Art. 1351
                          Uso dell'uniforme

1.  Durante  l'espletamento  dei  compiti  di  servizio  e nei luoghi
militari  o  comunque  destinati  al  servizio  e' obbligatorio l'uso
dell'uniforme, salvo diverse disposizioni.
2.  L'uso  dell'abito civile e' consentito fuori dai luoghi militari,
durante le licenze e i permessi.
3.  Nelle ore di libera uscita e' consentito l'uso dell'abito civile,
salvo limitazioni derivanti dalle esigenze:
a) delle accademie militari, durante il primo anno di corso;
b)  delle  scuole allievi sottufficiali, durante i primi quattro mesi
di corso formativo;
c) delle scuole militari;
d) dei servizi di sicurezza di particolari impianti e installazioni;
e) operative e di addestramento fuori sede.