Art. 1351 Uso dell'uniforme 1. Durante l'espletamento dei compiti di servizio e nei luoghi militari o comunque destinati al servizio e' obbligatorio l'uso dell'uniforme, salvo diverse disposizioni. 2. L'uso dell'abito civile e' consentito fuori dai luoghi militari, durante le licenze e i permessi. 3. Nelle ore di libera uscita e' consentito l'uso dell'abito civile, salvo limitazioni derivanti dalle esigenze: a) delle accademie militari, durante il primo anno di corso; b) delle scuole allievi sottufficiali, durante i primi quattro mesi di corso formativo; c) delle scuole militari; d) dei servizi di sicurezza di particolari impianti e installazioni; e) operative e di addestramento fuori sede.