Art. 360. 
 
  Il riscaldamento dei locali nei quali si compiono le  operazioni  o
esistono i rischi indicati nell'art. 358  deve  essere  ottenuto  con
mezzi e sistemi  tali  da  evitare  che  gli  elementi  generatori  o
trasmittenti del calore possano  raggiungere  temperature  capaci  di
accendere le materie pericolose ivi esistenti. 
  Nei casi indicati al primo comma le finestre e  le  altre  aperture
esistenti negli  stessi  locali  devono  essere  protette  contro  la
penetrazione dei raggi solari.