Art. 570.

    E'   vietato  depositare  nei  sotterranei  materiali  facilmente
  infiammabili    quali    olii,   prodotti   petroliferi,   sostanze
  lubrificanti,  fieno o simili, in quantita' superiori al fabbisogno
  di due giornate lavorative.
    I locali di deposito in sotterraneo dei materiali suddetti devono
  essere  collegati  direttamente  alle  vie  di riflusso in modo che
  l'aria da essi proveniente non attraversi alcun cantiere.
    Quando  non  sia  possibile  il  collegamento,  i depositi devono
  potersi chiudere ermeticamente con porte incombustibili.
    Gli stessi locali devono essere rivestiti ed armati con materiali
  incombustibili.
    Anche  le vie che adducono o se ne dipartono devono essere armate
  con materiali incombustibili per un raggio di almeno 10 m.
    Quando  i  locali di deposito non siano costantemente sorvegliati
  devono  essere  provvisti di rivelatore d'incendio e di dispositivo
  automatico di difesa.