Art. 571. Il rifornimento in sotterraneo di combustibili liquidi e di lubrificanti, deve essere fatto con fusti chiusi di metallo o con vagoni cisterna. Il travaso dell'olio combustibile destinato alle locomotive deve essere fatto per mezzo di una pompa o di un sifone in apposito locale o nella stazione di deposito e manutenzione della stessa locomotiva. Se la stazione e' contemporaneamente adibita a deposito dell'olio combustibili che alimenta la locomotiva, si applicano ad essa le norme di cui all'articolo precedente. Con ordine di servizio la direzione deve regolare la disciplina del trasporto, del deposito e dell'impiego dell'olio combustibile in sotterraneo.