Art. 571.

    Il  rifornimento  in  sotterraneo  di  combustibili  liquidi e di
  lubrificanti,  deve  essere fatto con fusti chiusi di metallo o con
  vagoni cisterna.
    Il  travaso dell'olio combustibile destinato alle locomotive deve
  essere  fatto  per  mezzo  di  una pompa o di un sifone in apposito
  locale  o  nella  stazione  di deposito e manutenzione della stessa
  locomotiva.
    Se la stazione e' contemporaneamente adibita a deposito dell'olio
  combustibili  che  alimenta  la locomotiva, si applicano ad essa le
  norme di cui all'articolo precedente.
    Con  ordine  di servizio la direzione deve regolare la disciplina
  del  trasporto,  del deposito e dell'impiego dell'olio combustibile
  in sotterraneo.