Art. 1356
Militari  tossicodipendenti, alcooldipendenti e assuntori di sostanze
                               dopanti

1. In deroga alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, della legge 30 marzo 2001, n. 125 e della legge
14   dicembre   2000,   n.   376,   ai   militari  tossicodipendenti,
alcol-dipendenti  o  che  assumono  sostanze dopanti, si applicano le
disposizioni  di  stato  in  materia di idoneita', di sospensione dal
servizio e di disciplina.
 
          Note all'art. 1356:
             -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
          1990,  n.  309  (Testo  unico  delle  leggi  in  materia di
          disciplina   degli   stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,
          prevenzione,  cura  e  riabilitazione dei relativi stati di
          tossicodipendenza)  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          del 31 ottobre 1990, n. 255.
             -  La  legge  30  marzo  2001,  n.  125 (Legge quadro in
          materia   di   alcol   e  di  problemi  alcolcorrelati)  e'
          pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 2001, n.
          90.
             -  La  legge  14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della
          tutela  sanitaria  delle  attivita'  sportive e della lotta
          contro  il  doping)  e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          del 18 dicembre 2000, n. 294.