Art. 361. 
 
  Nei locali di cui all'articolo precedente devono essere predisposte
nelle pareti o nei  solai  adeguate  valvole  di  esplosione  atte  a
limitare gli effetti esplosivi. 
  Dette valvole possono essere anche costituite da normali finestre o
da intelaiature a vetri cieche fissate a cerniera ed  apribili  verso
l'esterno sotto l'azione di una limitata pressione. 
  In ogni caso le valvole di esplosione  devono  essere  disposte  in
modo che il loro eventuale funzionamento  non  possa  arrecare  danno
alle persone.