Art. 572. 
 
  In ogni miniera devono trovarsi sempre disponibili a giorno,  nelle
stazioni dei pozzi  di  entrata  d'aria,  in  punti  convenientemente
scelti delle vie principali sprovvisti  di  condotte  d'acqua,  nelle
scuderie, nei  depositi  di  fieno,  di  combustibili  liquidi  e  di
locomotive, ed a  meno  di  150  m  da  qualsiasi  punto  dei  nastri
trasportatori, apparecchi e mezzi per  combattere  gli  incendi  come
estintori, secchi di sabbia asciutta, serbatoi di acqua e simili. 
  E' vietato l'uso di estintori suscettibili di  produrre  emanazioni
tossiche. 
  Le locomotive, sia a combustione  interna  che  elettriche,  devono
essere munite di estintore a mano di adeguata potenzialita'. 
  Le locomotive a combustione interna impiegate in sotterraneo devono
essere provviste di un impianto di estinzione a gas inerte, idoneo ad
iniettare a comando tale gas nelle  tubazioni  di  aspirazione  e  di
scappamento e di diffonderlo sotto il cofano del motore. 
  Gli operai devono essere addestrati sull'uso  degli  apparecchi  di
estinzione. Questi debbono essere mantenuti in perfetta efficienza  e
periodicamente controllati.