Art. 575. 
 
  E' vietato l'uso  in  sotterraneo  di  apparecchi  di  saldatura  a
fiamma. 
  Tuttavia l'ingegnere capo,  valutate  le  esigenze  tecniche  e  le
condizioni  di  sicurezza,   puo'   autorizzare   con   provvedimento
definitivo l'impiego di detti apparecchi fissandone le modalita'.