(CODICE CIVILE-art. 2240)
                             Art. 2240. 
 
                        (Norme applicabili). 
 
  Il rapporto di lavoro che ha per oggetto la prestazione di  servizi
di carattere domestico e' regolato dalle disposizioni di questo  capo
e,  in  quanto  piu'  favorevoli  al  prestatore  di  lavoro,   dalla
convenzione e dagli usi.