(CODICE CIVILE-art. 2243)
                             Art. 2243. 
 
                        (Periodo di riposo). 
 
  Il prestatore di lavoro, oltre al riposo  settimanale  secondo  gli
usi, ha diritto, dopo un anno di ininterrotto servizio, ad un periodo
di ferie retribuito, che non puo' essere inferiore a otto giorni.