(CODICE CIVILE-art. 2244)
                             Art. 2244. 
 
                             (Recesso). 
 
  Al contratto di lavoro domestico  sono  applicabili  le  norme  sul
recesso volontario e per giusta causa, stabilite negli articoli  2118
e 2119. 
 
  Il periodo di preavviso non puo' essere inferiore a otto giorni  o,
se l'anzianita' di servizio e'  superiore  a  due  anni,  a  quindici
giorni.