(CODICE CIVILE-art. 2245)
                             Art. 2245. 
 
                     (Indennita' di anzianita'). 
 
  In caso di cessazione del contratto  e'  dovuta  al  prestatore  di
lavoro un'indennita' proporzionale agli anni di  servizio,  salvo  il
caso di licenziamento per colpa di lui o di dimissioni volontarie. 
 
  L'ammontare dell'indennita' e' determinata sulla  base  dell'ultima
retribuzione in danaro, nella misura di otto giorni per ogni anno  di
servizio. 
 
  Se gli usi lo stabiliscono, l'indennita' e' dovuta anche  nel  caso
di dimissioni volontarie.