Art. 1357 Sanzioni disciplinari di stato 1. Le sanzioni disciplinari di stato sono: a) la sospensione disciplinare dall'impiego per un periodo da uno a dodici mesi; b) la sospensione disciplinare dalle funzioni del grado per un periodo da uno a dodici mesi; c) la cessazione dalla ferma o dalla rafferma per grave mancanza disciplinare o grave inadempienza ai doveri del militare; d) la perdita del grado per rimozione.