Art. 1357
                   Sanzioni disciplinari di stato

1. Le sanzioni disciplinari di stato sono:
a)  la  sospensione disciplinare dall'impiego per un periodo da uno a
dodici mesi;
b)  la  sospensione  disciplinare  dalle  funzioni  del  grado per un
periodo da uno a dodici mesi;
c)  la  cessazione  dalla  ferma  o dalla rafferma per grave mancanza
disciplinare o grave inadempienza ai doveri del militare;
d) la perdita del grado per rimozione.