Art. 1359 
                              Richiamo 
 
1. Il richiamo e' un ammonimento con cui sono punite: 
a) lievi mancanze; 
b) omissioni causate da negligenza. 
2. Il richiamo puo' essere inflitto da  qualsiasi  superiore.  Se  il
superiore e' collocato  nella  linea  gerarchica  di  dipendenza  del
militare non v'e' obbligo di rapporto. 
3. Il richiamo non produce alcun effetto giuridico e non da' luogo  a
trascrizione nella documentazione personale  dell'interessato  ne'  a
particolari forme di comunicazione  scritta  o  pubblicazione,  fatta
salva l'annotazione in  registri  a  esclusivo  uso  interno  per  le
finalita' previste dal comma 4. 
4. Si tiene conto del richiamo, limitatamente al  biennio  successivo
alla sua inflizione, esclusivamente: 
a) ai fini della recidiva nelle mancanze per  le  quali  puo'  essere
inflitta la sanzione del rimprovero; 
b) per l'accertamento del presupposto di cui all'articolo 1369, comma
1.